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Ordinanza — n. 30901/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30901/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COGLIATI KARINE nato il 23/09/1998 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Cogliati Karine ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui manca di assolvere l'imputata per non avere commesso il fatto a fronte di un'asserita insufficienza probatoria nell'identificazione dei soggetti agenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 30901/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali assunzione di prove a titolo cautelare imputazione di furto verosimiglianza della persecuzione reato continuato perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, afferente all'illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COGLIATI KARINE nato il 23/09/1998 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Cogliati Karine ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui manca di assolvere l'imputata per non avere commesso il fatto a fronte di un'asserita insufficienza probatoria nell'identificazione dei soggetti agenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, afferente all'illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. delle attenuanti generiche con le contestate aggravanti, risulta reiterativo di un motivo di gravame in sede di appello che già prospettava deduzioni generiche e prive di ragioni di diritto e di dati di fatto volte a sorreggere le richieste avanzate (cfr. atto dl appello pag 3); di talché quella inammissibilità per genericità, non rilevata dal giudice di appello, può essere accertata in questa sede ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore delIaassa delle ammende. Così dec