Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding aggravated theft by distraction under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated attempted theft, arguing violations of law and reasoning regarding the aggravating circumstance of 'dexterity' under Article 625 of the Penal Code. The court rejected these claims as unfounded, relying on established case law that defines dexterity as successfully distracting the victim through physical contact or other means to take possession of the stolen item.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, nn. 4 e 6, cod. pen.; In criminal theft cases, the aggravating circumstance of dexterity is established when the perpetrator successfully distracts the victim through physical contact or other deceptive acts, thereby enabling the taking of the property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUVRI MOHAMED CUI. 02KORAD nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Nijvri Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 4 e 6, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla configurabilità della circostanza aggravante ex art. 625 n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui «In tema di furto, è ravvisabile la circostanza aggravante della destrezza nella condotta di chi, neutralizzando con abbracci, baci ed altre moine le cautele del detentore del gioiello preso di mira, lo distragga dall'attenzione sul monile e se ne impossessi» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 9388 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278663);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il