Ordinanza — n. 30898/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSSO VINCENZO nato a CASAGIOVE il 23/03/1963 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Busso Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen. per avere, interrogato sulla propria identità da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, reso mendaci dichiarazioni forrendo le generalità del proprio fratello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30898/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la violazione della legge penale e la correlata carenza motivazionale con riferimento agli artt. 99 e 133 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSSO VINCENZO nato a CASAGIOVE il 23/03/1963 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Busso Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen. per avere, interrogato sulla propria identità da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, reso mendaci dichiarazioni forrendo le generalità del proprio fratello;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la violazione della legge penale e la correlata carenza motivazionale con riferimento agli artt. 99 e 133 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05