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Ordinanza — n. 30892/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30892/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30892/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADIYANI ABDELLAH nato il 15/02/1980 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Jadiyani Abdellah ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2, n.5, n.7 cod. pen. rideterminando la pena; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30892/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la doglianza che lamenta l'eccessività della pena inflitta in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondata poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena gravi addebiti penali truffa aggravata rapina qualificata altri capi d'accusa imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Considerato che la doglianza che lamenta l'eccessività della pena inflitta in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondata poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADIYANI ABDELLAH nato il 15/02/1980 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Jadiyani Abdellah ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2, n.5, n.7 cod. pen. rideterminando la pena; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);

Considerato che la doglianza che lamenta l'eccessività della pena inflitta in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondata poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il