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Ordinanza — n. 30891/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against simple documentary bankruptcy conviction for lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Eugenio Cofani inadmissible regarding his conviction for simple documentary bankruptcy. The appellant argued for lack of subjective intent and exclusion of punishability due to minor facts, but the court found these arguments merely repetitive of already rejected points. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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simple documentary bankruptcy inadmissible appeal repetitive arguments subjective intent exclusion of punishability trasmissione di documenti bancari omissione della contabilità documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COFANI EUGENIO nato a FABRIANO il 06/03/1955 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS[NI; Rilevato che l'imputato Cofani Eugenio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale, a lui ascritto in qualità di amministratore unico della Trasassi srl, società dichiarata fallita il 7 gennaio 2016; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, perché anche la colpa lieve, invocata dal ricorrente, rientra nell'elemento soggettivo del reato posto in essere;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il