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Ordinanza — n. 30889/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30889/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELMANAJ ERJON nato il 26/01/1983 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Selmanaj Erjon ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per due episodi di furto (capi A e B, il primo dei quali commesso in abitazione) e per il reato di ricettazione (capo C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la partecipazione dell'imputato al furto di cui al capo A (per i capi B e C l'imputato ha reso confessione), si risolve in mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELMANAJ ERJON nato il 26/01/1983 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Selmanaj Erjon ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per due episodi di furto (capi A e B, il primo dei quali commesso in abitazione) e per il reato di ricettazione (capo C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la partecipazione dell'imputato al furto di cui al capo A (per i capi B e C l'imputato ha reso confessione), si risolve in mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa furto di lieve entità imputazione di furto crimine prove acquisite illegalmente altri capi d'accusa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELMANAJ ERJON nato il 26/01/1983 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Selmanaj Erjon ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per due episodi di furto (capi A e B, il primo dei quali commesso in abitazione) e per il reato di ricettazione (capo C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la partecipazione dell'imputato al furto di cui al capo A (per i capi B e C l'imputato ha reso confessione), si risolve in mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05