Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for using physical force to break electric window mechanism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by De Felice Carlo inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft involving violence against property. The appellant argued against the applicability of the aggravating circumstance, but the court found the lower court's finding that he forcibly broke an electric window mechanism sufficient to establish the use of physical energy. Consequently, the court ruled that the violence was directed at an object instrumental to the theft, satisfying the legal requirements for the aggravating provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.; The aggravating circumstance of violence against property is established whenever the perpetrator uses physical energy causing damage or modification to an object instrumental to the theft, even if the violence is not directed at the stolen item itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FELICE CARLO nato a VILLARICCA il 24/11/1969 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Felice Carlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna pe- il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. riducendo l'entità della pena; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - che contesta la configurabilità della aggravante della violenza sulle cose -è manifestamente nfondato poiché i giudici di merito hanno accertato che l'imputato "ha rotto mediante forzatura il meccanismo elettrico alzavetri" e secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'aggravante in parola è integrata tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione;
è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso