Cassation court dismisses appeal as generic and factually flawed regarding self-defense timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a self-defense exemption under Article 52 of the Penal Code, but the court found the claim generic and factually unsupported. The court determined the alleged danger had already passed when the victim was struck with a metal pipe while attempting to exit their vehicle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 cod. pen.; The defense of self-defense is inadmissible when the alleged danger is no longer current at the time of the act, and the appeal is generic if it merely proposes a different factual reconstruction without addressing the court's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI ELTON (CUI 03RFCGX) nato il 21/09/1987 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Elton Rami ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'articolo 52 cod. pen., è generico e versato in fatto poiché fa leva su una diversa ricostruzione della vicenda, senza confrontarsi con le ragioni della decisione, sorretta da motivazione immune da vizi: la persona offesa è stata colpita dall'imputato con un tubo in metallo, mentre si accingeva a risalire a bordo del proprio veicolo per andarsene (pag. 2 sentenza impugnata), quindi in un momento in cui il "pericolo", ipotizzato dalla difesa, non era più attuale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0