Cassation Court dismisses appeal against conviction for carrying a bamboo staff, upholding trial court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Filippo Garofoli inadmissible, upholding the Bologna Tribunal's conviction for carrying a bamboo staff without valid justification. The trial court found the defendant liable for the offense and rejected generic mitigating circumstances due to a lack of positive evidence and the non-occasional nature of the conduct. The Court affirmed that the lower court's factual assessment regarding the defendant's intent to protect himself was not contradicted and thus remained unchallengeable on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual judgment of the trial court regarding the granting or denial of generic mitigating circumstances, provided the reasoning is non-contradictory and addresses the relevant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFOLI FILIPPO nato a BOLOGNA il 03/05/1994 avverso la sentenza del 24/01/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; V9d. udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Bologna - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto Filippo Garofoli responsabile del reato di cui all'art. 4 1.110/75 (per il quale ha riconosciuto sussistente l'ipotesi di lieve entità ed ha inflitto la condanna ad euro 2.000 di ammenda) per la mancanza di alcuna valida giustificazione della detenzione del randello in bamboo della lunghezza di cm.68, rinvenuto nella sua autovettura dagli operanti nel corso di una perquisizione;
Considerato, altresì, che il Tribunale ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivi al riguardo ed ha escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. per la non occasionalità della condotta desunta dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva riferito di detenere l'arma al fine di proteggersi in caso di situazioni sgradevoli anche rispetto all'attività di agriturismo gestita dal padre; Ritenuto, in particolare, che quanto alla censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve ricordarsi che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elemenl:i, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez..2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 285:35 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, al riguardo, che il relativo motivo di ricorso risulta assolutamente generico poiché non vengono dedotte in modo specifico le ragioni per le quali l'imputato sarebbe stato meritevole delle invocate generiche; Considerato, altresì, che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033);motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo:
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta desunta dalle stesse dichiarazioni del condannato; Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,