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Ordinanza — n. 30884/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against appellate court's refusal of generic mitigating circumstances due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30884/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Talotti, Spinelli, and Vizzaccaro inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellate court had rejected the request for generic mitigating circumstances because the defendants failed to provide specific evidence regarding their personal evolution or post-conduct behavior. The Supreme Court ruled that since the appeals were generic and did not specifically address the appellate court's reasoning, they were legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals against the refusal of generic mitigating circumstances are inadmissible if they fail to specifically confront the lower court's factual reasoning and do not deduce concrete reasons for the requested leniency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeals factual reasoning review appellate court discretion criminal procedure appeals attenuazione della pena individualizzazione della commisurazione penale procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Considerato che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Considerato che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TALOTTI NUNZIO nato a NAPOLI il 24/01/1979 SPINELLI PASQUALE nato a NAPOLI il 27/07/1976 VIZZACCARO GENNARO nato a NAPOLI il 16/02/1976 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che la Corte di assise di appello di Napoli - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto i motivi di appello proposti da Nunzio Talotti, Gennaro Vizzaccaro e Pasquale Spinelli rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dando rilievo alla assenza di elementi del fatto e della personalità o di aspetti successivi alla condotta, effettivamente indicativi di percorso di rivisitazione critica degli agiti devianti, tali da giustificare la concessione delle invocate attenuanti osservando, altresì, che la scelta di procedere con il rito abbreviato e la rinuncia ad alcuni motivi di appello non potevano assumere rilevanza sul punto trattandosi di scelte essenzialmente di natura processuale;

Considerato che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, al riguardo, che i ricorsi risultano assolutamente generici poiché non si confrontano in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dalla Corte territoriale e con essi non vengono dedotte le ragioni per le quali gli imputati sarebbero stati meritevoli delle invocate generiche;

Rilevato quindi che i ricorrenti , pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiedono una differente ",ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22