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Ordinanza — n. 30880/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30880/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO GONNELLI MAILA nato a LIVORNO il 17/10/1980 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F'OSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Firenze - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il motivo di appello proposto da Maila De Fusco Gonnelli rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche osservando, al riguardo, che le stesse non potevano essere riconosciute in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputata (già condannata per violazione della legge stupefacenti e per violazione delle misura di prevenzione), per la non lieve entità del fatto commesso (I' avere portato fuori della propria abitazione e senza giustificazione una mazza da baseball lunga cm.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30880/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Firenze - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il motivo di appello proposto da Maila De Fusco Gonnelli rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche osservando, al riguardo, che le stesse non potevano essere riconosciute in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputata (già condannata per violazione della legge stupefacenti e per violazione delle misura di prevenzione), per la non lieve entità del fatto commesso (I' avere portato fuori della propria abitazione e senza giustificazione una mazza da baseball lunga cm.

Parole chiave

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maggiorazione dissuasiva sostanze soggette a restrizione minaccia non comprovata attenuazione della pena esenzione dal divieto prevenzione generale e speciale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO GONNELLI MAILA nato a LIVORNO il 17/10/1980 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F'OSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Firenze - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il motivo di appello proposto da Maila De Fusco Gonnelli rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche osservando, al riguardo, che le stesse non potevano essere riconosciute in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputata (già condannata per violazione della legge stupefacenti e per violazione delle misura di prevenzione), per la non lieve entità del fatto commesso (I' avere portato fuori della propria abitazione e senza giustificazione una mazza da baseball lunga cm.

71) e per le pretestuose ed inconsistenti giustificazioni addotte dalla imputata (necessità di difendersi da non meglio identificate 'persone pericolose; Considerato, altresì, che in materia di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De C:otiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, al riguardo, che il ricorso risulta assolutamente generico poiché non vengono dedotte in modo specifico le ragioni per le quali l'imputata sarebbe stata meritevole delle invocate generiche e, in sostanzia, esso tende ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom «