Ordinanza — n. 30879/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACQUAVIVA LEONARDO nato a BARLETTA il 10/06/1965 GIANFRANCESCO MARIA CRISTINA nato a BARI il 21/04/1972 avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30879/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACQUAVIVA LEONARDO nato a BARLETTA il 10/06/1965 GIANFRANCESCO MARIA CRISTINA nato a BARI il 21/04/1972 avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACQUAVIVA LEONARDO nato a BARLETTA il 10/06/1965 GIANFRANCESCO MARIA CRISTINA nato a BARI il 21/04/1972 avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati i ricorsi, la memoria difensiva della parte civile Roberta Agrimi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi di Leonardo Acquaviva e di Maria Cristina Gianfrancesco sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani con sentenza del 18 ottobre 2022 ha dichiarato gli odierni ricorrenti colpevoli del reato di cui all'art.660 cod. pen. e li ha condannati alla pena di euro 200 di ammenda ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore cella parte civile da liquidarsi con separato giudizio;
Rilevato che con le impugnazioni si tende inammissibilmente ad una rivalutazione ed a una lettura alternativa degli elementi processuali, già adeguatamente e coerentemente valutati dal Tribunale con il provvedimento impugnato per giungere ad un giudizio di penale responsabilil:à nei confronti dei due imputati; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, mentre nulla deve essere liquidato in favore della parte civile non avendo i ricorrenti depositato alcuna memoria difensiva rispetto alla quale la parte civile doveva dedurre;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno