Ordinanza — n. 30875/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAYOUFI SAMI nato il 07/12/1982 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Maayoufi Sami lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato deve espiare meno di due anni non potendo assumere rilievo, sul punto, le pene non definitive inflittegli nel corso di procedimenti ancora pendenti, che egli comunque, ai sensi dell'art.17 d.lgs. 286/98, può richiedere un permesso per partecipare ai suddetti procedimenti e che non ha stabilii legami in Italia avendo egli stesso dichiarato che i propri legami famigliari sono in Marocco;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30875/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Maayoufi Sami lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato deve espiare meno di due anni non potendo assumere rilievo, sul punto, le pene non definitive inflittegli nel corso di procedimenti ancora pendenti, che egli comunque, ai sensi dell'art.17 d.lgs. 286/98, può richiedere un permesso per partecipare ai suddetti procedimenti e che non ha stabilii legami in Italia avendo egli stesso dichiarato che i propri legami famigliari sono in Marocco;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAYOUFI SAMI nato il 07/12/1982 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Maayoufi Sami lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato deve espiare meno di due anni non potendo assumere rilievo, sul punto, le pene non definitive inflittegli nel corso di procedimenti ancora pendenti, che egli comunque, ai sensi dell'art.17 d.lgs. 286/98, può richiedere un permesso per partecipare ai suddetti procedimenti e che non ha stabilii legami in Italia avendo egli stesso dichiarato che i propri legami famigliari sono in Marocco;
Ritenuto, quindi, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza e che con i lamentati vizi vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2