Ordinanza — n. 30872/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CARDILLO DARIO nato a TORINO il 11/04/1979 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; P Visti gli atti. Esaminata l'istanza di Dario Cardillo con la quale egli ha chiesto, ai sensi dell'art.45 cod. proc. pen., la rimessione del processo attualmente pendente, presso la Corte di appello di Torino, a carico suo e di altri coimputati; Rilevato che la predetta richiesta è manifestamente infondata non risultando l'avvenuta notifica della istanza di rimessione a tutte le altre parti, ma unicamente (come dedotto dallo stesso ricorrente) allo Sportello Unico per l'Immigrazione; Considerato, infatti, che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2 - , Sentenza n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580 - 01);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30872/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità della istanza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CARDILLO DARIO nato a TORINO il 11/04/1979 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; P
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminata l'istanza di Dario Cardillo con la quale egli ha chiesto, ai sensi dell'art.45 cod. proc. pen., la rimessione del processo attualmente pendente, presso la Corte di appello di Torino, a carico suo e di altri coimputati; Rilevato che la predetta richiesta è manifestamente infondata non risultando l'avvenuta notifica della istanza di rimessione a tutte le altre parti, ma unicamente (come dedotto dallo stesso ricorrente) allo Sportello Unico per l'Immigrazione; Considerato, infatti, che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2 - , Sentenza n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580 - 01);
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità della istanza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza di rinnessione del processo ai sensi dell'art.45 c.p.p. e condanna Cardillo Dario al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023