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Ordinanza — n. 30870/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30870/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30870/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI MASSIMO nato a PESCARA il 25/09/1983 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato avverso la ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena inflitta a Massimo Ciarelli con sentenza della medesima Corte in data 18 aprile 2013, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.40 del 2019 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30870/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 22 giugno 2023.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni accollo delle spese indennità di patrocinio ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI MASSIMO nato a PESCARA il 25/09/1983 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato avverso la ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena inflitta a Massimo Ciarelli con sentenza della medesima Corte in data 18 aprile 2013, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.40 del 2019 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 22 giugno 2023.