Ordinanza — n. 30868/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ARCANGELO nato a AVEZZANO il 23/03/1958 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il rigetto del reclamo avverso il diniego del permesso premio richiesto da Arcangelo Di Rocco è stato motivato, in modo adeguato e non contraddittorio, dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila sul rilievo del parere negativo espresso dal direttore dell'istituto fondato sulla necessità di proseguire nell'osservazione inframuraria tenuto conto, in particolare, di quanto segnalato dai Carabinieri di Montesilvano, con nota del 24 luglio 2022, circa l'attività di spaccio che si svolgeva nel domicilio dove il condannato si trovava all'epoca in permesso, ritenendo non credibili le giustificazioni rese dal Di Rocco in quanto a conoscenza di tale attività di spaccio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30868/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il rigetto del reclamo avverso il diniego del permesso premio richiesto da Arcangelo Di Rocco è stato motivato, in modo adeguato e non contraddittorio, dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila sul rilievo del parere negativo espresso dal direttore dell'istituto fondato sulla necessità di proseguire nell'osservazione inframuraria tenuto conto, in particolare, di quanto segnalato dai Carabinieri di Montesilvano, con nota del 24 luglio 2022, circa l'attività di spaccio che si svolgeva nel domicilio dove il condannato si trovava all'epoca in permesso, ritenendo non credibili le giustificazioni rese dal Di Rocco in quanto a conoscenza di tale attività di spaccio;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ARCANGELO nato a AVEZZANO il 23/03/1958 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il rigetto del reclamo avverso il diniego del permesso premio richiesto da Arcangelo Di Rocco è stato motivato, in modo adeguato e non contraddittorio, dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila sul rilievo del parere negativo espresso dal direttore dell'istituto fondato sulla necessità di proseguire nell'osservazione inframuraria tenuto conto, in particolare, di quanto segnalato dai Carabinieri di Montesilvano, con nota del 24 luglio 2022, circa l'attività di spaccio che si svolgeva nel domicilio dove il condannato si trovava all'epoca in permesso, ritenendo non credibili le giustificazioni rese dal Di Rocco in quanto a conoscenza di tale attività di spaccio;
Considerato, altresì, che il motivo di ricorso con il quale si lamenta la partecipazione del Magistrato di sorveglianza che aveva revocato un precedente permesso è manifestamente infondato, poiché la disposizione di cui all'art.30-bis, comma 4, Ord. pen. riguarda esclusivamente l'estensore del provvedimento oggetto di reclamo; Rilevato che le censure sollevate con il ricorso sono inammissibili, in quanto risultano di carattere fattuale e rivalutativo, riproponendo profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nell'impugnato provvedimento nei termini sopra indicati e che, quindi, il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal Tribunale di sorveglianza;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso-, in Ro / I 22 gi