Ordinanza — n. 30862/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLI FABIO nato a CARSOLI il 23/07/1966 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che per la revoca dell'indulto fosse sufficiente una condanna alla pena di anni due di reclusione e non una pena superiore a detto limite; Rilevato, quindi, che quanto sostenuto da Fabio Marcelli con il ricorso si pone in contrasto con quanto stabilito da questa Corte in materia e, in particolare, che la condanna a pena detentiva a due anni di reclusione per delitto non colposo comporta la revoca dell'indulto elargito a norma del d.P.R. n. 394 del 1990, in quanto l'art. 4 di tale decreto si riferisce alla pena "non inferiore" a quel tetto e non alla pena "superiore" ad esso (Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 05/04/1996, Rv. 204817 - 01);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30862/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLI FABIO nato a CARSOLI il 23/07/1966 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che per la revoca dell'indulto fosse sufficiente una condanna alla pena di anni due di reclusione e non una pena superiore a detto limite; Rilevato, quindi, che quanto sostenuto da Fabio Marcelli con il ricorso si pone in contrasto con quanto stabilito da questa Corte in materia e, in particolare, che la condanna a pena detentiva a due anni di reclusione per delitto non colposo comporta la revoca dell'indulto elargito a norma del d.P.R. n. 394 del 1990, in quanto l'art. 4 di tale decreto si riferisce alla pena "non inferiore" a quel tetto e non alla pena "superiore" ad esso (Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 05/04/1996, Rv. 204817 - 01);
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023