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Ordinanza — n. 30861/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming prison sentence violates ECHR Article 3 due to life imprisonment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30861/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Cocuzza's cassation appeal inadmissible regarding his life sentence. Cocuzza argued that the permanent nature of the prison term violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, but the court found his arguments lacked specific legal reasoning. The court ruled that the appeal was manifestly unfounded because it merely reiterated general assertions without addressing the specific execution measures or proving the impossibility of conditional release.

Regesto Legislator

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Art. 3 CEDU; Art. 22 cod. pen.: The Court holds that a cassation appeal challenging the constitutionality of life imprisonment under Article 3 of the ECHR is inadmissible if it fails to provide specific legal arguments regarding the concrete execution of the penalty or the impossibility of obtaining conditional release.

Parole chiave

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European Convention on Human Rights Article 3 prohibition of torture life imprisonment sentence cassation appeal inadmissibility conditional release impossibility Italian criminal law manifestly unfounded appeal sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 3 CEDU
Art. 22 cod. pen.
Ritenuto che il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente ribadita, secondo cui «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art.
art. 22 cod. pen
Ritenuto che il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente ribadita, secondo cui «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCUZZA GIUSEPPE nato a LEONFORTE il 19/02/1963 avverso l'ordinanza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che Giuseppe Cocuzza ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 10 febbraio 203, con la quale il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza intesa a ottenere l' adeguamento della pena e la sua rideterminazione, in favore del ricorrente, contestuale alla revoca dell' ergastolo inflittagli con sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 11 novembre 2005 (irrevocabile il 9 luglio 2007), in quella di trent'anni di reclusione, e deduce - con un unico e articolato motivo - violazione di legge e vizio cli motivazione per contrasto della pena stessa con l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (CEDU);

Ritenuto che il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente ribadita, secondo cui «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità» (Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510);

Rilevato, dunque, che alle richiamate coordinate ermeneutiche si è correttamente attenuta l'ordinanza impugnata, mentre il ricorso si è limitato ad affermare e reiterare in termini assertivi il carattere degradante e la contrarietà alla dignità umana della perpetuità dell'ergastolo, senza prendere in esame la posizione esecutiva del proponente, senza addurre l'eventuale formulazione da parte sua di istanze in tesi respinte e senza addurre l'impossibilità di conseguire concretamente la liberazione condizionale, sicché la critica difensiva, pertanto, si è risolta in prospettazioni aspecifiche, non supportate con elementi giuridicamente argomentati e non sorrette da argomenti logicamente persuasivi;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di • inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il