Ordinanza — n. 30859/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINI GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 23/09/1950 avverso l'ordinanza del 10/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, tra l'altro, dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova avanzata da Giuseppe Corsini , avendo escluso l'impossibilità od inesigibilità della sua collaborazione rispetto al reato ex art.74 d.P.R. 309/90 per il quale attualmente sta espiando la condanna; Considerato che il Tribunale ha osservato che, sulla base della stessa sentenza di condanna, vi sono vari profili attinenti al tema oggetto del processo di cognizione che potrebbero essere approfonditi con il contributo del Corsini;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30859/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, tra l'altro, dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova avanzata da Giuseppe Corsini , avendo escluso l'impossibilità od inesigibilità della sua collaborazione rispetto al reato ex art.74 d.P.R. 309/90 per il quale attualmente sta espiando la condanna; Considerato che il Tribunale ha osservato che, sulla base della stessa sentenza di condanna, vi sono vari profili attinenti al tema oggetto del processo di cognizione che potrebbero essere approfonditi con il contributo del Corsini;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINI GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 23/09/1950 avverso l'ordinanza del 10/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, tra l'altro, dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova avanzata da Giuseppe Corsini , avendo escluso l'impossibilità od inesigibilità della sua collaborazione rispetto al reato ex art.74 d.P.R. 309/90 per il quale attualmente sta espiando la condanna; Considerato che il Tribunale ha osservato che, sulla base della stessa sentenza di condanna, vi sono vari profili attinenti al tema oggetto del processo di cognizione che potrebbero essere approfonditi con il contributo del Corsini;
Rilevato che il ricorso non si confronta in modo specifico con il tema evidenziato dal giudice a quo e vagliato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, chiedendo in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali già coerentemente esaminati dal Tribunale di sorveglianza; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023