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Ordinanza — n. 30857/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30857/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVANI ALBERTO nato a SERRAMAZZONI il 26/01/1960 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bologna - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame proposto da Alberto Cavani avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 30 giugno 2016, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Considerato, in particolare, che la Corte distrettuale ha osservato che la dedotta nullità del decreto di citazione non sussisteva atteso che il capo di imputazione era chiaro nell'indicare che l'imputazione riguardava la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Serramazzoni, consistita nell'essersi allontanato da detto Comune senza la prescritta autorizzazione e che, analogamente, era infondato il motivo di gravame riguardante la competenza territoriale poiché essa era determinata dal luogo di accertamento del reato avvenuto in Caste! S. Pietro Terme il giorno 7 maggio 2016;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30857/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione impugnabilità della decisione di rinvio legittimazione a contestare licenza revoca del permesso di dimora abbandono del procedimento per infrazione stradale impugnazione della cancellazione
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVANI ALBERTO nato a SERRAMAZZONI il 26/01/1960 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bologna - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame proposto da Alberto Cavani avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 30 giugno 2016, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Considerato, in particolare, che la Corte distrettuale ha osservato che la dedotta nullità del decreto di citazione non sussisteva atteso che il capo di imputazione era chiaro nell'indicare che l'imputazione riguardava la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Serramazzoni, consistita nell'essersi allontanato da detto Comune senza la prescritta autorizzazione e che, analogamente, era infondato il motivo di gravame riguardante la competenza territoriale poiché essa era determinata dal luogo di accertamento del reato avvenuto in Caste! S. Pietro Terme il giorno 7 maggio 2016;

Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023