Ordinanza — n. 30850/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKNDREAJ ALEKS nato il 13/08/1988 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; 2 Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino ha respinto l'appello proposto da Aleks Lekndreaj avverso la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata in data 12 gennaio 2018, con la quale egli era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. 286/98 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato con decreto del Prefetto di Roma notificatogli il 29 ottobre 2016 e successivo ordine del Questore emesso lo stesso giorno, essendosi effettivamente allontanato dall'Italia, vi aveva fatto rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno; fatto accertato in Bardonecchia il 10 gennaio 2018;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30850/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKNDREAJ ALEKS nato il 13/08/1988 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
2 Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino ha respinto l'appello proposto da Aleks Lekndreaj avverso la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata in data 12 gennaio 2018, con la quale egli era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. 286/98 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato con decreto del Prefetto di Roma notificatogli il 29 ottobre 2016 e successivo ordine del Questore emesso lo stesso giorno, essendosi effettivamente allontanato dall'Italia, vi aveva fatto rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno; fatto accertato in Bardonecchia il 10 gennaio 2018;
Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto dimostrato il reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo essendo risultato provato che il 10 gennaio 2018 l'imputato (che aveva ammesso l'addebito in sede di convalida) aveva certato di entrare in Francia da Bardonecchia e che era stato respinto dalla polizia di frontiera francese, di talché egli aveva violato il divieto di reingresso nel territorio italiano nel termine indicato nel provvedimento di espulsione; Considerato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto al profilo della responsabilità;
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro a 2