Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30848/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30848/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30848/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MULIU JOLANDI nato il 23/03/1989 PIKU GJERGJI nato il 03/06/1996 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che i ricorrenti - in violazione del principio di autosufficienza - hanno omesso di allegare alle loro impugnazioni gli atti di gravame con i quali avrebbero chiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva; Rilevato, altresì, che i ricorrenti hanno omesso di specificare le ragioni in base alle quali sarebbero stati meritevoli della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art.53 d.lgs. 689/81; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30848/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023.

Parole chiave

Generato dall'IA
commutazione della pena pecuniaria esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena motivi di cassazione misura sostitutiva della detenzione istanza di revisione penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MULIU JOLANDI nato il 23/03/1989 PIKU GJERGJI nato il 03/06/1996 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che i ricorrenti - in violazione del principio di autosufficienza - hanno omesso di allegare alle loro impugnazioni gli atti di gravame con i quali avrebbero chiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva; Rilevato, altresì, che i ricorrenti hanno omesso di specificare le ragioni in base alle quali sarebbero stati meritevoli della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art.53 d.lgs. 689/81; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023.