Ordinanza — n. 30848/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MULIU JOLANDI nato il 23/03/1989 PIKU GJERGJI nato il 03/06/1996 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che i ricorrenti - in violazione del principio di autosufficienza - hanno omesso di allegare alle loro impugnazioni gli atti di gravame con i quali avrebbero chiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva; Rilevato, altresì, che i ricorrenti hanno omesso di specificare le ragioni in base alle quali sarebbero stati meritevoli della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art.53 d.lgs. 689/81; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30848/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MULIU JOLANDI nato il 23/03/1989 PIKU GJERGJI nato il 03/06/1996 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che i ricorrenti - in violazione del principio di autosufficienza - hanno omesso di allegare alle loro impugnazioni gli atti di gravame con i quali avrebbero chiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva; Rilevato, altresì, che i ricorrenti hanno omesso di specificare le ragioni in base alle quali sarebbero stati meritevoli della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art.53 d.lgs. 689/81; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023.