Cassation court dismisses appeal against preventive measure for driving without license while on probation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain a preventive measure against the defendant. The defendant, currently under a probationary placement, was found driving without a license, an offense punishable under specific Italian legislation. The court ruled that the existence of the probationary measure does not automatically negate social danger, requiring a separate legal request to revoke the preventive order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs. 159/2011; The preventive measure remains compatible with probationary placement, and the lack of social danger cannot be presumed solely from the concurrent existence of the two measures without a specific revocation request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIA ARMANDO nato a NAPOLI il 24/04/1990 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lucca in data 7 gennaio 2020, con la quale Armando Boccia era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.73 d.lgs. 159/2011 perché, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dal Questore di Viareggio il 14 marzo 2013, era stato trovato alla guida dell'autoveicolo targato CT512ZT pur non avendo mai conseguito la patente di guida (fatto accertato in Viareggio il 6 dicembre 2017);
Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame dell'imputato escludendo che la circostanza che all'epoca Armando Boccia si trovasse in affidamento in prova determinasse, di per sé sola, il venir meno della sua pericolosità sociale e consentisse quindi la disapplicazione del provvedimento di prevenzione, poiché tale accertamento avrebbe dovuto essere oggetto di apposita istanza ai sensi dell'art.3 d.lgs. 159/2011; Ritenuto, al riguardo, che la misura di prevenzione è compatibile con la sottoposizione del soggetto ad una misura alternativa alla detenzione, quale l'affidamento in prova al servizio sociale; le due misure possono, quindi, essere eseguite contemporaneamente in assenza di una richiesta di revoca da parte del proposto attesa la diversità dei presupposti e delle funzioni delle due misure (Sez. 1, Sentenza n. 45277 del 10/10/2013, Rv. 257478 - 01);
Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 gi