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Ordinanza — n. 30846/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30846/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30846/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC KEMAL nato a ALGHERO il 17/08/1988 NIKOLIC ANGELICA nato a PALESTRINA il 13/08/1999 BALOG JOVANA nato il 18/04/1982 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30846/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC KEMAL nato a ALGHERO il 17/08/1988 NIKOLIC ANGELICA nato a PALESTRINA il 13/08/1999 BALOG JOVANA nato il 18/04/1982 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi oggetto pericoloso arma personale infrazione alle norme della circolazione pericolo di traffico di stupefacenti luogo del reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC KEMAL nato a ALGHERO il 17/08/1988 NIKOLIC ANGELICA nato a PALESTRINA il 13/08/1999 BALOG JOVANA nato il 18/04/1982 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati ii ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Firenze ha respinto l'appello proposto da Kemal Hadzovic, Angelica Nikolic e Iovana Balog avverso la sentenza del Tribunale di Firenze dell' 1 ottobre 2021, che li aveva riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 699, secondo comma, e 707 cod. pen. (accertati il 21 settembre 2019 in Greve in Chianti) e li aveva condannati alla pena alla pena di mesi sei di arresto (così determinata: pena base per il reato ex art.699 cod. pen. mesi cinque, aumentata di un mese per la continuazione);

Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto dimostrata la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art.699, comma secondo, cod. pen., poiché - come riferito dall'operante Davide Pedone - a seguito della perquisizione dell'autovettura a bordo della quale si trovavano i tre (intestata formalmente a soggetto ritenuto un prestanome e la cui targa era stata segnalata in occasione di reati contro il patrimonio commessi nella zona) era stato rinvenuto un coltello (nascosto in un vano a scomparsa sotto il sedile del passeggero) della lunghezza complessiva di cm.25, oltre ad alcuni arnesi da scasso; pertanto, considerato che tutti avevano precedenti per reati contro il patrimonio e che non avevano saputo giustificare la loro presenza a bordo dell'autovettura, la Corte territoriale ha ritenuto inverosimile che non sapessero della presenza del coltello all'interno dell'auto medesima;

Rilevato che i ricorrenti non si confrontano in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, in sostanza chiedono una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 g