Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30844/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal liability for breach of preventive surveillance measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal liability judgment against Isabella Amato for violating preventive surveillance measures. The appellate court confirmed responsibility based on an agent's testimony that the defendant's home was visited at 02:45 on August 2, 2018, a time when she was legally prohibited from leaving her residence. The court rejected the argument that the conduct was habitual or minor, noting that implicit reasoning in the lower court's decision sufficed to establish the lack of non-punishment grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011; Art. 131-bis cod. pen.; The court of first instance may implicitly establish the absence of statutory grounds for non-punishment when evaluating the habitual nature of the conduct and the specific circumstances of the offense, rendering explicit reasoning unnecessary for such determinations.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive surveillance measures criminal liability habitual conduct non-punishment grounds inadmissible appeal implicit reasoning procedural violation agenti di polizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato, altresì, che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod.
Art. 530 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato, altresì, che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
(particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ISABELLA nato a CANICATTI' il 19/02/1987 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lEbki

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Palermo — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti di Isabella Amato in ordine al reato di cui all'art.75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011 poiché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non era stata trovata nella propria abitazione in occasione di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine alle ore 02:45 del giorno 2 agosto 2018, in orario nel quale non le era consentito di uscire di casa;

Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha evidenziato che la prova della responsabilità si ricavava dalla testimonianza dell'agente operante, il quale aveva confermato di avere suonato al campanello dell'abitazione dell'imputata e che tale campanello funzionava dato che era stato sentito dal fratello della Amato, il quale vive nel medesimo stabile; Considerato, poi, che la Corte territoriale ha escluso la applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. in ragione dell'abitualità delle condotta dell'imputata, gravata da vari precedenti per reati contro il patrimonio, nonché per violazione dell'art.75 d.lgs. 159/2011;

Considerato, altresì, che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo:

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta desunta dagli elementi sopra indicati con la conseguente manifesta infondatezza della relativa censura; Rilevato, poi, che quanto alla censura relativa alla violazione dell'art.530 cod. proc. pen., la ricorrente non si confronta in modo specifico con il compiuto ragionamento svolto dalla Corte di appello per confermare il giudizio di penale responsabilità e tende, in sostanza, ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R