Ordinanza — n. 30841/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/11/1960 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42586/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibili perchè, da una parte, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, e, dall'altra, volto a sollecitare una non consentita rivalutazione della prova, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 30841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42586/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibili perchè, da una parte, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, e, dall'altra, volto a sollecitare una non consentita rivalutazione della prova, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/11/1960 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42586/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibili perchè, da una parte, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, e, dall'altra, volto a sollecitare una non consentita rivalutazione della prova, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/