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Ordinanza — n. 30835/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30835/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30835/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ROBERTO nato a PALERMO il 08/04/1969 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42495/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, sollecita una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30835/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42495/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, sollecita una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti persecuzione determinante per la fuga motivo insorto dopo la fuga evasione all'obbligo di contribuzione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ROBERTO nato a PALERMO il 08/04/1969 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42495/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, sollecita una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/