Ordinanza — n. 30835/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ROBERTO nato a PALERMO il 08/04/1969 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42495/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, sollecita una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30835/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42495/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, sollecita una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ROBERTO nato a PALERMO il 08/04/1969 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42495/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, sollecita una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/