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Ordinanza — n. 30834/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30834/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30834/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABAN EMRAN nato il 23/07/1990 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42484/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perchè non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - completamente ignorata -, e, dall'altra, del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30834/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42484/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perchè non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - completamente ignorata -, e, dall'altra, del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio aiuto all'evasione di detenuti motivi di cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento remissione della pena pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABAN EMRAN nato il 23/07/1990 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42484/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perchè non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - completamente ignorata -, e, dall'altra, del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20