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Ordinanza — n. 30833/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30833/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINZIVILLO SALVATORE nato a GELA il 29/03/1960 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42475/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 615 ter e - 319, 321 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42475/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 615 ter e - 319, 321 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20

Parole chiave

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abuso di un impianto per l'elaborazione di dati motivi di cassazione corruzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali spese di difesa diritto a un ricorso effettivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINZIVILLO SALVATORE nato a GELA il 29/03/1960 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42475/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 615 ter e - 319, 321 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20