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Ordinanza — n. 30832/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30832/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO FABRIZIO nato a MARSALA il 12/10/1984 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42448/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla prova del dolo in ragione del riconosciuto vizio parziale di mente, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 30832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, del tutto generici in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, meramente reiterativi di censure già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti punibilità esenzione dalla pena scemata imputabilità infrazione privilegiata prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
42448/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO FABRIZIO nato a MARSALA il 12/10/1984 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42448/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla prova del dolo in ragione del riconosciuto vizio parziale di mente, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, del tutto generici in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, meramente reiterativi di censure già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/0