Ordinanza — n. 30829/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANO ALBERTO nato a CANELLI il 22/07/1980 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42391/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla prova dell'elemento psicologico del reato; Ritenuto il motivo inammissibile perchè del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 103cessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i Così deciso il 31/03/2023. i i
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 30829/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42391/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla prova dell'elemento psicologico del reato; Ritenuto il motivo inammissibile perchè del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 103cessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i Così deciso il 31/03/2023. i i
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANO ALBERTO nato a CANELLI il 22/07/1980 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42391/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla prova dell'elemento psicologico del reato; Ritenuto il motivo inammissibile perchè del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 103cessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i Così deciso il 31/03/2023. i i