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Ordinanza — n. 30826/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30826/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30826/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSALATA CRISTIAN nato a NOVI LIGURE il 26/04/1977 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42374/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, del tutto generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, volto a sollecitare una non consentita valutazione della prove, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 30826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità reato di coazione concussione uso sproporzionato della forza impedimento di un atto dell'autorità reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
42374/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSALATA CRISTIAN nato a NOVI LIGURE il 26/04/1977 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42374/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, del tutto generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, volto a sollecitare una non consentita valutazione della prove, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023.