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Ordinanza — n. 30823/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic complaint lacking specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to the minor nature of the offense, but the court found this complaint generic and failed to address the specific reasoning of the Court of Appeal. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds raised did not meaningfully contrast with the lower court's established justification.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal complaint must specifically contrast with the lower court's reasoning; generic assertions of minor offense severity without factual comparison are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishability minor offense generic complaint rejection procedural costs award Cassazione ordinanza attenuazione della pena pena minima contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
42339/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
42339/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILECI PIETRO nato a TORINO il 06/01/1957 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 42339/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è del tutto generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tTh Così deciso il 31/03/2023.