Ordinanza — n. 30820/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREGLIASCO DIEGO nato il 14/04/1988 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42316/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso relativo al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo al dolo ed in ragione della scemata capacità di intendere e volere, ed alla dosimetria della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30820/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42316/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso relativo al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo al dolo ed in ragione della scemata capacità di intendere e volere, ed alla dosimetria della pena;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREGLIASCO DIEGO nato il 14/04/1988 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42316/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso relativo al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo al dolo ed in ragione della scemata capacità di intendere e volere, ed alla dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi puntualmente valutate (cfr., sentenza di primo grado quanto alla determinazione della pena), e, dall'altra, perché volto a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31