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Ordinanza — n. 30818/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and seeking non-consented factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a renewed investigation and justification for the conviction, but the court found the arguments generic and identical to those already evaluated by the lower court. Consequently, the court refused to re-evaluate the evidence or reconstruct the facts differently.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the reasoning of the judgment, or if it seeks a non-consented re-evaluation of evidence and a different factual reconstruction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual reconstruction re-evaluation of evidence procedural costs Cassa delle ammende Italian criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUPPARDO DAVIDE nato a TORINO il 27/01/1971 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42305/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso relativo al giudizio di responsabilità, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, alla sussistenza di una causa di giustificazione;

Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi puntualmente valutate, e, dall'altra, perché volto a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/