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Ordinanza — n. 30815/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30815/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30815/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA FRANCESCO LORETO nato a CHIERI il 10/12/1969 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42269/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa alla incidenza della parziale incapacità di intendere e di volere rispetto al dolo del reato, è del tutto generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 30815/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42269/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa alla incidenza della parziale incapacità di intendere e di volere rispetto al dolo del reato, è del tutto generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2

Parole chiave

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incapacità di discernimento menomazione psichica perizia psichiatrica insufficiente prova del dolo responsabilità penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
42269/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA FRANCESCO LORETO nato a CHIERI il 10/12/1969 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42269/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa alla incidenza della parziale incapacità di intendere e di volere rispetto al dolo del reato, è del tutto generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2