Ordinanza — n. 30814/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA FRANCESCO nato a SALERNO il 08/09/1972 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42240/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibilei.non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto al evidenziato carattere abituale del comportamento (cfr., pag. 5 motivazione sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 30814/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42240/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibilei.non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto al evidenziato carattere abituale del comportamento (cfr., pag. 5 motivazione sentenza);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA FRANCESCO nato a SALERNO il 08/09/1972 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42240/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibilei.non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto al evidenziato carattere abituale del comportamento (cfr., pag. 5 motivazione sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2