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Ordinanza — n. 30812/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30812/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30812/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO GIANLUCA nato a TORINO il 01/01/1981 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42198/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile non essendo stato dedotto alcunchè di specifico Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30812/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42198/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile non essendo stato dedotto alcunchè di specifico Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie motivi di cassazione caso di rigore economico sanzione amministrativa sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
42198/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO GIANLUCA nato a TORINO il 01/01/1981 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42198/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata pronuncia di una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile non essendo stato dedotto alcunchè di specifico Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20