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Ordinanza — n. 30806/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and seeking prohibited factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30806/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted theft, arguing for a new factual assessment. The court rejected this because the appeal lacked specific grounds and improperly sought a prohibited re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and seeks a non-consented re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds prohibited factual re-evaluation attempted theft conviction procedural costs and fine compensazione ed assistenza ai passeggeri risarcimento alle vittime di reati risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393 cod. pen.
42093/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 393 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 393 cod. pen
42093/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 393 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE GASPARE MICHELE nato a FAVARA il 09/08/1958 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42093/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non 41 confronta, e, dall'altra, perché volto a sollecitare una non consentita valutazione della prove, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2