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Ordinanza — n. 30805/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; appeal fails to confront sentencing reasoning regarding victim's need state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30805/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed entirely generic and failed to engage with the specific reasoning of the lower court's sentencing decision. The appellant argued for the configurability of the victim's state of need, but the court found no substantive confrontation with the original judgment's facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 644 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal must specifically confront the reasoning of the contested judgment; generic arguments regarding the configurability of a state of need without addressing the specific sentencing rationale are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal state of need generic argument sentencing reasoning victim status procedural costs Cassation review stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 644 cod. pen.
42086/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in sede di giudizio di rinvio (condanna per il reato previsto dall'art. 644 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 644 cod. pen
42086/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in sede di giudizio di rinvio (condanna per il reato previsto dall'art. 644 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVALE FRANCESCO nato a NAPOLI il 04/03/1995 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42086/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in sede di giudizio di rinvio (condanna per il reato previsto dall'art. 644 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla configurabilità dello stato di bisogno della persona offesa; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/