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Ordinanza — n. 30803/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30803/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30803/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VLESHA ARSEN nato il 29/08/1977 avverso la sentenza del 29/10/2022 del TRIBUNALE di TERAMO Mte-a1M-se-e4e-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; f R.G. n. 42070/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (applicazione di pena su richiesta in ordine al reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art.448 bis, cod. proc. pen., non consentito dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 30803/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42070/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (applicazione di pena su richiesta in ordine al reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art.448 bis, cod. proc. pen., non consentito dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione revisione della sentenza penale restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
42070/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (applicazione di pena su richiesta in ordine al reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VLESHA ARSEN nato il 29/08/1977 avverso la sentenza del 29/10/2022 del TRIBUNALE di TERAMO Mte-a1M-se-e4e-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; f R.G. n. 42070/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (applicazione di pena su richiesta in ordine al reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art.448 bis, cod. proc. pen., non consentito dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31