Ordinanza — n. 30803/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VLESHA ARSEN nato il 29/08/1977 avverso la sentenza del 29/10/2022 del TRIBUNALE di TERAMO Mte-a1M-se-e4e-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; f R.G. n. 42070/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (applicazione di pena su richiesta in ordine al reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art.448 bis, cod. proc. pen., non consentito dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 30803/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42070/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (applicazione di pena su richiesta in ordine al reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art.448 bis, cod. proc. pen., non consentito dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VLESHA ARSEN nato il 29/08/1977 avverso la sentenza del 29/10/2022 del TRIBUNALE di TERAMO Mte-a1M-se-e4e-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; f R.G. n. 42070/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (applicazione di pena su richiesta in ordine al reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art.448 bis, cod. proc. pen., non consentito dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31