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Ordinanza — n. 30800/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30800/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30800/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMMASELLI CARLO nato a NAPOLI il 22/01/1962 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42035/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello attinente al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè del tutto generico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, se letta anche in connessione con quella della pronuncia di primo grado;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 30800/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 42035/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello attinente al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè del tutto generico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, se letta anche in connessione con quella della pronuncia di primo grado;

Parole chiave

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impedimento di un atto dell'autorità ricusazione del pubblico ministero facoltà di astenersi dal testimoniare censura costituzionale esibizione di documenti d'identità omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
42035/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMMASELLI CARLO nato a NAPOLI il 22/01/1962 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42035/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello attinente al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè del tutto generico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, se letta anche in connessione con quella della pronuncia di primo grado;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/