Italian Court dismisses appeal as generic complaint lacks specific factual confrontation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the appellant's capacity to understand and will at the time of the offense. The appellant argued for a review of mental capacity, but the court found this claim did not specifically confront the detailed reasoning provided in the Palermo Court of Appeal's judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: A generic complaint regarding mental capacity at the time of the offense is inadmissible if it fails to specifically confront the factual and legal reasoning of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERDE FRANCESCO nato a PALERMO il 14/04/2000 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 41897/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa alla sussistenza della capacità di intendere e volere al momento della commissione del fatto, è del tutto generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2