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Ordinanza — n. 30562/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against deportation orders as manifestly unfounded and lacking essential elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30562/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ferraro and Pignagrande inadmissible, ruling them manifestly unfounded. The appellants argued that deportation orders were illegal because they ignored their habitual residence in Miglianico and lacked sufficient motivation regarding social danger. The court rejected these claims, stating the lower court adequately addressed the facts and the appeals sought an impermissible alternative reading of the administrative decisions.

Regesto Legislator

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Art. 1 and 2 of Law 1423/56; Art. 366 of the Code of Civil Procedure: Appeals manifestly unfounded or based on an alternative reading not permitted in this instance are inadmissible.

Parole chiave

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deportation order habitual residence manifestly unfounded inadmissible appeal social danger administrative act costs of proceedings ritorno volontario

Disposizioni normative citate

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Art. 1 and 2 of Law 1423/56
Art. 366 of the Code of Civil Procedure

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Rirenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRARO MIRKO nato a TEANO il 26/01/1975 PIGNAGRANDE ROSARIO nato a TEANO il 15/06/1970 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NNN, Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila, :n parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti del 25/9/2023, ha escluso la recidiva a FERRARO MIRKO erideterminata la pena per questo, ha confermato nel resto la condanna dello stesso e quella di PIGNAGRANDE ROSARIO per il reato di cui agli artt. 2 e 76, co. 3 D.Lvo 159/2011; Rilevato che con il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Pignagrande si denunciano:

1) la violazione di legge in ordine agli artt. 1 e 2 L. 1423/56 in quanto il provvedimento contenente il divieto di fare ritorno al comune di Miglianico avrebbe dovuto essere disapplicato;

2) la violazione di legge con riferimento alla carenza di motivazione del provvedimento amminist-ativo in ordine alla pericolosità sociale del prevenuto, elemento essenziale del fogli di via;

3) l'illegittimità dell'atto presupposto perché 'ordine di rimpatrio difetterebbe di un elemento essenziale in quanto non terrebbe conto che il Comune di Miglianico era il luogo di abituale dimora del ricorrente e pertanto l'ordine di allontanamento sarebbe illegittimo; Ri/evato che con il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Ferrario si denuncia l'illegittimità dell'atto presupposto, perché l'ordine di rimpatrio difetterebbe di un elemento essenziale in quanto non terrebbe conto che il Zomune di Miglianico era il luogo di abituale dimora del ricorrente e pertanto ''ordine d allontanamento sarebbe illegittimo;

Rilevato che le doglianze oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Rosario Pignagrande sono manifestamente nfondate in quanto la Corte territoriale, la cui sentenza si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto che il provvedimento amministrativo era adeguatamente motivato con il riferimento al gioco d'azzardo al quale i due ricorrenti erano stati rinvenuti più volte intenti a partecipa-e; Rilevato che la doglianza oggetto del terzo motivo del ricorso Proposto da Rosario Pignagrande, coincidente all'unico dedotto da Mirko :=errario, à manifestamente infondata in quanto questa era stata dedotta in appello sulla base di un diverso presupposto di fatto laddove, peraltro, nell'appello (come risulta a pag. 3 della sentenza impugnata) i ricorrenti avevano affermato una circostanza diversa (che erano solo in transito nel territorio di Miglianico) da quella oggi indicata (che i ricorrenti avrebbero dimora abituale a Miglianico);

Rirenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile' i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass