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Ordinanza — n. 30486/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30486/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLUSO VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 21/01/1975 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Verbania in data 08/04/2021, ha escluso la contestata recidiva infraquinquennale ed ha di conseguenza rideterminato la pena nei confronti di VINCENZO MELLUSO, di cui ha nel contempo confermato la penale responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt.110 e 640 cod. pen.; ritenuto che il primo motivi del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 640 cod. pen., è inammissibile in quanto si risolvono in doglianze in punto di mero fatto, tutte finalizzate a sollecitare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazioni senz'altro estranee al sindacato di legittimità in difetto di della individuazione e puntuale allegazione di profili di travisamento di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); la difesa, infatti, ha riprodotto per ampi stralci il tenore delle deposizioni testimoniali non già al fine di denunziare il loro travisamento (per omissione o invenzione) ma invocandone una diversa interpretazione, operazione certamente non consentita in questa sede; si tratta, inoltre, di rilievi meramente reiterativi dì profili di censura già scrutinati e disattesi dai giudici di merito con considerazioni puntuali in fatto e corrette in diritto e, soprattutto, con cui la difesa non si confronta: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico dell'imputato, fondato sulle dichiarazioni di parte offese e sulle risultanze degli accertamenti operati dalla P.G., che hanno consentito di comprovare oltre ogni ragionevole dubbio la truffa in contestazione; quanto al secondo motivo, si veda, inoltre, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui i giudici di appello hanno congruamente ed insidacabilmente motivato in ordine al diniego delle invocate attenuanti, in considerazione della carenza di elementi passibili di positiva valutazione, dei plurimi precedenti penali (anche specifici), nonché dell'assenza di alcun segno di resipiscenza o iniziativa risarcitoria da parte del prevenuto suscettibile di un apprezzamento favorevole ai fini dell'invocato temperamento della risposta sanzionatoria; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 30486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; ritenuto che il primo motivi del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 640 cod. pen., è inammissibile in quanto si risolvono in doglianze in punto di mero fatto, tutte finalizzate a sollecitare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazioni senz'altro estranee al sindacato di legittimità in difetto di della individuazione e puntuale allegazione di profili di travisamento di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); la difesa, infatti, ha riprodotto per ampi stralci il tenore delle deposizioni testimoniali non già al fine di denunziare il loro travisamento (per omissione o invenzione) ma invocandone una diversa interpretazione, operazione certamente non consentita in questa sede; si tratta, inoltre, di rilievi meramente reiterativi dì profili di censura già scrutinati e disattesi dai giudici di merito con considerazioni puntuali in fatto e corrette in diritto e, soprattutto, con cui la difesa non si confronta: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico dell'imputato, fondato sulle dichiarazioni di parte offese e sulle risultanze degli accertamenti operati dalla P.G., che hanno consentito di comprovare oltre ogni ragionevole dubbio la truffa in contestazione; quanto al secondo motivo, si veda, inoltre, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui i giudici di appello hanno congruamente ed insidacabilmente motivato in ordine al diniego delle invocate attenuanti, in considerazione della carenza di elementi passibili di positiva valutazione, dei plurimi precedenti penali (anche specifici), nonché dell'assenza di alcun segno di resipiscenza o iniziativa risarcitoria da parte del prevenuto suscettibile di un apprezzamento favorevole ai fini dell'invocato temperamento della risposta sanzionatoria; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa revisione della sentenza penale esame di cassazione reiterazione di reati penali censura dell'apprezzamento delle prove verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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artt. 640 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLUSO VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 21/01/1975 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Verbania in data 08/04/2021, ha escluso la contestata recidiva infraquinquennale ed ha di conseguenza rideterminato la pena nei confronti di VINCENZO MELLUSO, di cui ha nel contempo confermato la penale responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt.110 e 640 cod. pen.; ritenuto che il primo motivi del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 640 cod. pen., è inammissibile in quanto si risolvono in doglianze in punto di mero fatto, tutte finalizzate a sollecitare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazioni senz'altro estranee al sindacato di legittimità in difetto di della individuazione e puntuale allegazione di profili di travisamento di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); la difesa, infatti, ha riprodotto per ampi stralci il tenore delle deposizioni testimoniali non già al fine di denunziare il loro travisamento (per omissione o invenzione) ma invocandone una diversa interpretazione, operazione certamente non consentita in questa sede; si tratta, inoltre, di rilievi meramente reiterativi dì profili di censura già scrutinati e disattesi dai giudici di merito con considerazioni puntuali in fatto e corrette in diritto e, soprattutto, con cui la difesa non si confronta: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico dell'imputato, fondato sulle dichiarazioni di parte offese e sulle risultanze degli accertamenti operati dalla P.G., che hanno consentito di comprovare oltre ogni ragionevole dubbio la truffa in contestazione; quanto al secondo motivo, si veda, inoltre, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui i giudici di appello hanno congruamente ed insidacabilmente motivato in ordine al diniego delle invocate attenuanti, in considerazione della carenza di elementi passibili di positiva valutazione, dei plurimi precedenti penali (anche specifici), nonché dell'assenza di alcun segno di resipiscenza o iniziativa risarcitoria da parte del prevenuto suscettibile di un apprezzamento favorevole ai fini dell'invocato temperamento della risposta sanzionatoria; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06