Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement for specific grounds. The appellant challenged the appellate court's sentencing solely on generic grounds of insufficient motivation without citing specific elements of the decision. The court ruled that this lack of specificity prevented the appellate judge from identifying the grievances and exercising its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must specify the elements underlying the grievances; generic challenges to motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUMBACA CARMELO nato a GERACE il 17/01/1960 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 09/12/2022, ha confermato quella resa dal GUP del Tribunale di Asti che, in data 11/05/2022, aveva riconosciuto CARMELO BUMBACA responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 (capo 1) e artt. 81 cpv. e 648 cod. pen. (capo 2), con la recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta del tutto genericamente la carenza motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, è inammissibile in quanto privo del minimo riferimento al contenuto della sentenza impugnata; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); ritenuto che, d'altra parte, la Corte di appello ha confermato la pena inflitta dal primo giudice che aveva individuato quella per il reato-base nel minimo edittale quanto alla pena detentiva operando poi gli aumenti per la continuazione in misura ben inferire al minimo edittale per i reati considerati; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06