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Ordinanza — n. 30482/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30482/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30482/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALA ALESSANDRO nato a VARALLO il 11/06/1978 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29/11/2022, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Vercelli in data 17/12/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di ALESSANDRO SALA nella misura di 8 mesi di reclusione confermandone la penale responsabilità in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, è inammissibile in quanto afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente scrutinati dai giudici di merito con il supporto di congrui argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ribadito il giudizio di congruità della pena, atteso che il Tribunale - nonostante i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato (ben 11 per truffa) e il danno non irrisorio (ammontante ad euro 11.500 euro) - aveva già (ad avviso della Corte sin troppo) generosamente concesso le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla qualificata recidiva e ciò non ha consentito di pervenire, in secondo grado, ad un'ulteriore mitigazione della pena; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Ordinanza — n. 30482/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 640 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, è inammissibile in quanto afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente scrutinati dai giudici di merito con il supporto di congrui argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ribadito il giudizio di congruità della pena, atteso che il Tribunale - nonostante i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato (ben 11 per truffa) e il danno non irrisorio (ammontante ad euro 11.500 euro) - aveva già (ad avviso della Corte sin troppo) generosamente concesso le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla qualificata recidiva e ciò non ha consentito di pervenire, in secondo grado, ad un'ulteriore mitigazione della pena; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione perseguimento penale per truffa pena di recesso restituzione delle prestazioni pentito risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALA ALESSANDRO nato a VARALLO il 11/06/1978 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29/11/2022, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Vercelli in data 17/12/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di ALESSANDRO SALA nella misura di 8 mesi di reclusione confermandone la penale responsabilità in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, è inammissibile in quanto afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, oltre che meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente scrutinati dai giudici di merito con il supporto di congrui argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ribadito il giudizio di congruità della pena, atteso che il Tribunale - nonostante i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato (ben 11 per truffa) e il danno non irrisorio (ammontante ad euro 11.500 euro) - aveva già (ad avviso della Corte sin troppo) generosamente concesso le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla qualificata recidiva e ciò non ha consentito di pervenire, in secondo grado, ad un'ulteriore mitigazione della pena; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023