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Ordinanza — n. 30481/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30481/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI LORENZO nato a SAN GIOVANNI DEL DOSSO il 18/04/1954 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 07/12/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Vercelli in data 13/03/2021 che aveva riconosciuto LORENZO MAGRI responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen. e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. per aver la Corte negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile poiché non tiene conto della effettiva "ratio" che ha sorretto la decisione del Tribunale che aveva collegato la valutazione di irrilevanza del consenso prestato alla acquisizione di atti delle indagini preliminari al dato secondo cui tale consenso, in quanto espresso dalla difesa tecnica (l'imputato era assente), non poteva essere valorizzato in termini di meritevolezza individuale ai fini di una ulteriore mitigazione della pena attraverso le attenuanti atipiche; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare o dei lavori di pubblica utilità ex artt. 56, 56-bis I. 689 del 1981, non è ammesso in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 30481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. per aver la Corte negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile poiché non tiene conto della effettiva "ratio" che ha sorretto la decisione del Tribunale che aveva collegato la valutazione di irrilevanza del consenso prestato alla acquisizione di atti delle indagini preliminari al dato secondo cui tale consenso, in quanto espresso dalla difesa tecnica (l'imputato era assente), non poteva essere valorizzato in termini di meritevolezza individuale ai fini di una ulteriore mitigazione della pena attraverso le attenuanti atipiche; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare o dei lavori di pubblica utilità ex artt. 56, 56-bis I. 689 del 1981, non è ammesso in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto;

Parole chiave

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misure sostitutive indagine penale suppletiva supplemento per l'integrazione modifica dei contributi alimentari diritto a un'inchiesta effettiva procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 07/12/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Vercelli in data 13/03/2021 che aveva riconosciuto LORENZO MAGRI responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI LORENZO nato a SAN GIOVANNI DEL DOSSO il 18/04/1954 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 07/12/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Vercelli in data 13/03/2021 che aveva riconosciuto LORENZO MAGRI responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen. e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. per aver la Corte negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile poiché non tiene conto della effettiva "ratio" che ha sorretto la decisione del Tribunale che aveva collegato la valutazione di irrilevanza del consenso prestato alla acquisizione di atti delle indagini preliminari al dato secondo cui tale consenso, in quanto espresso dalla difesa tecnica (l'imputato era assente), non poteva essere valorizzato in termini di meritevolezza individuale ai fini di una ulteriore mitigazione della pena attraverso le attenuanti atipiche; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare o dei lavori di pubblica utilità ex artt. 56, 56-bis I. 689 del 1981, non è ammesso in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto;

è appena il caso di precisare, a tal proposito, che il riferimento operato in ricorso alla facoltà di attivare tale strumento anche nel giudizio di legittimità, si riferisce, come chiaramente evincibile dal comma 1 dell'art. 95 del D. Lg.vo 150 del 2022 (secondo cui "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza)la competenza del giudice dell'esecuzione ei casi per i quali la novella legislativa ha "esteso" la sostituibilità delle pene detentive rispetto al regime previgente nel quale, pacificamente, ricade il caso che ci occupa; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il