Ordinanza — n. 30480/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO STEFANO nato a IVREA il 01/10/1990 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; L udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 05/10/2022, ha confermato quella resa dal GIP del Tribunale di Torino in data 13/05/2022 che aveva riconosciuto STEFANO AGOSTINO responsabile del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. per cui, con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'inosservanza della legge processuale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile del tutto generico ed avulso dal contenuto del provvedimento impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30480/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen. per cui, con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'inosservanza della legge processuale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile del tutto generico ed avulso dal contenuto del provvedimento impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO STEFANO nato a IVREA il 01/10/1990 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; L udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 05/10/2022, ha confermato quella resa dal GIP del Tribunale di Torino in data 13/05/2022 che aveva riconosciuto STEFANO AGOSTINO responsabile del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. per cui, con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'inosservanza della legge processuale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile del tutto generico ed avulso dal contenuto del provvedimento impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); valutato che, di conseguenza, il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023