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Ordinanza — n. 30479/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30479/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specific grounds. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated burglary but offered only generic complaints regarding the reasoning and legal application without citing specific passages. The court ruled that such vague arguments do not allow the supreme court to exercise its supervisory power, necessitating a dismissal and the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific, requiring the appellant to clearly identify the exact points of the decision under review and the factual or legal elements supporting the criticism.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grounds requirement cassation procedure generic complaints criminal conviction review prove acquisite illegalmente ricettazione spese di acquisto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDUCI STEFANIA nato a TORINO il 24/08/1984 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 05/12/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Torino in data 22/12/2020 che, nel riqualificare la condotta originariamente contestata come furto in abitazione aggravato, ha riconosciuto STEFANIA ADDUCI responsabile del reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta del tutto genericamente il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., è inammissibile poiché articolato senza alcun riferimento al contenuto della sentenza impugnata; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente, infatti, ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., ancora, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consigliere Estensore Il Pr